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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36091
Stato 50 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Comunicazioni periodiche alla clientela

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

4. Le società indicate nell'art. 65, aventi sede legale in Italia, forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le

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1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni

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4. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia

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1. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro

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1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

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5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

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6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può determinare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori

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e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla

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5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

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2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

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1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio

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finanziario in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero

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il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi

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1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

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2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.

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3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più

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1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.

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10. Le funzioni e le facoltà attribuite alla Banca d'Italia dai commi 7, 8 e 9 sono esercitabili, per le proprie competenze, dalla CONSOB e

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3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e

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2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei partecipanti al loro capitale sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri

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6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati

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7. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto sul

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civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in

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5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e

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3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla

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2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla

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1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca un compenso

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4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e

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3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se

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1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello

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norme che ne disciplinano l'attività sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia.

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3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie

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2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia

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giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

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stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura.

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5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata

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3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare

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1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il

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all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

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amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

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essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme della presente sezione, in quanto compatibili.

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, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli

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intermediari finanziari sono trasmessi in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

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destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.

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5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni

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5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni

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